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Regione Toscana

Mediazione e reclamo


Processo Civile Tributario

Mediazione e reclamo Il D.Lgs. 156 del 2015 modificando l'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 ha esteso, dal 1° gennaio 2016, l'istituto del reclamo mediazione agli altri enti impositori, tra cui la Regione Toscana, ad Equitalia e agli altri agenti della riscossione. Tale disposizione ha introdotto per le controversie di valore non superiore a ventimila euro un filtro preventivo rispetto all'avvio del processo tributario con finalità conciliative. Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. La finalità è quella di evitare il ricorso giurisdizionale a favore di una risoluzione amministrativa della controversia mediante presentazione di un'istanza motivata che anticipa il contenuto del ricorso e nella stessa può anche essere inserita una motivata proposta di mediazione (completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa). Le motivazioni espresse nell'istanza devono coincidere integralmente con quelle del ricorso, a pena di inammissibilità (ne è possibile integrarle successivamente all'introduzione del giudizio ed il ricorso depositato in Commissione deve essere conforme a quewllo consegnato o spedito all'ente con l'istanza di mediazione). All'istanza di mediazione il contribuente deve inoltre allegare:  copia dell'atto impugnato;  i documenti che, in caso di esito negativo della mediazione e di conseguente costituzione in giudizio, intende allegare al ricorso per provare la fondatezza delle eccezioni sollevate. L'istanza non è soggetta all’imposta di bollo. Il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione. La stessa va notificata:  a pena di improcedibilità, entro 60 gg dalla data di notifica dell'atto che il contribuente intende impugnare;  nel caso di rifiuto tacito opposto alla domanda di rimborso, l'istanza può essere proposta dopo 90 gg. dall'stanza di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge di imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. Nel caso di mancata conclusione positiva della fase amministrativa, decorsi 90 gg senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata accolta la mediazione, il contribuente ha l'onere di costituirsi in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 546/1992. Se l'importo contestato è superiore a € 3.000,00, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative eslusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a € 3.000,00), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 542/1992. Sono oggetto di mediazione le controversie relative a:  avvisi di accertamento;  avvisi di liquidazione;  provvedimento che irroga le sanzioni;  ruolo;  rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;  diniego o revoca delle agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;  ogni altro atto emanato dall'ente per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità dinanzi alle Comm.ni. Restano fuori dall'istituto della mediazione le cause di valore indeterminabile quale quelle concernenti la spettanza di un'agevolazione (vedi esenzioni disabili). La presentazione dell'istanza produce, a fini sostanziali, l'effetto di interrompere il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto e e la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo (fermo restando che in assenza di accordo sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta) mentre, a fini processuali, il termine di 30 gg per la costituzione dinanzi alla Commissioni va calcolato dal giorno successivo al compimento dei 90 gg. dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ente. In caso di avvenuta mediazione le sanzioni amministrative si applicano al 35% del minimo previsto dalla legge. La procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, ovvero dalla prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro 20 gg. dalla conclusione dell'accordo di mediazione. In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, entro il termine di scadenza della rata successiva, comporta l'iscrizione a ruolo dell'intero importo residuo e di una sanzione pari al 60% delle somme ancora dovute. A seguito del perfezionamento, il rapporto originario si intende definito e l'accordo di mediazione non è impugnabile in quanto viene meno l'interesse ad agire in giudizio: l'eventuale ricorso sarebbe inammissibile. Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell’eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione. Inoltre, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a rifiutare la proposta di mediazione.


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