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Tribunale di Pistoia

Assegno alimentare a favore del coniuge ''dell'assente''


Istanza per l'attribuzione dell'assegno alimentare

Del soggetto scomparso da almeno due anni, dall'ultimo domicilio o residenza, può essere dichiarata l'ASSENZA con ricorso al Tribunale. Il coniuge dell'assente, oltre quanto gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi, può ottenere dal Tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinare secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.


  Assegno alimentare a favore del coniuge ''dell'assente''