Ti trovi nel:  Portale della Giustizia in Toscana Sede Modulistica
Area riservata area riservata

Tribunale di Pistoia

Ricusazione dell'arbitro ex art. 815 c.p.c.


Richiesta di ricusazione di un arbitro

Quando sorge una controversia nell'esecuzione di un contratto che contiene 'compromesso' o 'clausola compromissoria' occorre procedere alla nomina del collegio arbitrale, di norma composto da tre arbitri, due dei quali vengono nominati dalle parti, uno ciascuna, e il terzo è nominato dal Presidente del Tribunale .La parte contraente può chiedere la ricusazione dell'arbitro nominato dall'altro contraente quando ricorre una delle cause previste per la ricusazione del Giudice: ad esempio nel caso di arbitro che ha un interesse nel procedimento e che quindi agisce in conflitto di interessi.In questo caso la parte può con ricorso in Tribunale chiedere la sostituzione dell'arbitro.


  Ricusazione dell'arbitro ex art. 815 c.p.c.