Tribunale di Pistoia
Sostituzione dell'arbitro ex art. 813 c.p.c.
Domanda con formula da utilizzare per sostituire l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo al le sue funzioni
Quando sorge una controversia nell'esecuzione di un contratto che contiene 'compromesso' o 'clausola compromissoria' occorre procedere alla nomina del collegio arbitrale, di norma composto da tre arbitri.Se uno degli arbitri, il Presidente del Collegio arbitrale, omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, le parti possono concordemente procedere alla nomina di un sostituto.
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