Ti trovi nel:  Portale della Giustizia in Toscana Sede Modulistica
Area riservata area riservata

Tribunale di Pistoia

Sostituzione dell'arbitro ex art. 813 c.p.c.


Domanda con formula da utilizzare per sostituire l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo al le sue funzioni

Quando sorge una controversia nell'esecuzione di un contratto che contiene 'compromesso' o 'clausola compromissoria' occorre procedere alla nomina del collegio arbitrale, di norma composto da tre arbitri.Se uno degli arbitri, il Presidente del Collegio arbitrale, omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, le parti possono concordemente procedere alla nomina di un sostituto.


  Sostituzione dell'arbitro ex art. 813 c.p.c.