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TRIBUNALE DI PISTOIA


Tariffe professionali forensi


Abrogazione ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012

La disposizione in oggetto ha abrogato le tariffe delle professioni, in particolare quelle forensi, ed ogni altra disposizione che ad esse rinvii per la determinazione del compenso, stabilendosi peraltro l'obbligatorio riferimento per la liquidazione delle spese da parte del giudice ai parametri indicati in apposito Decreto Ministeriale allo stato non ancora emanato.

Si chiarisce che l'art. 9 non riguarda i compensi spettanti a consulenti, periti, tecnici, interpreti e traduttori per le prestazioni richieste dall'A.G. e pertanto questi continuano ad essere liquidate in base alle previsioni del D.M. 30 maggio 2002 e dall'art. 4 l. 319/80, come pure non sono abrogate o modificate le disposizioni del D.M. 28 luglio 1992 concernenti i compensi dei curatori fallimentari.

In carenza di disciplina transitoria, da un canto va rilevato che il compenso professionale deve necessariamente essere riconosciuto e liquidato in sede giudiziale nel rispetto delle regole generali di cui all'art. 2225 c.c. ed in particolare dell’art. 2233 c.c., tenendo altresì conto del principio costituzionale di cui all’art. 36 – coniugato con la garanzia dell’art. 35 Cost. -, per cui, per altro verso, deve affermarsi che il compenso va commisurato in ogni caso all'importanza dell'opera prestata dal professionista e deve risultare adeguato "al decoro della professione".

Tenuto conto di analoghe determinazioni prese in altre sedi giudiziarie, all’esito di consultazioni con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia e sentiti il Presidente di sezione ed i magistrati del Tribunale, salva ogni altra intesa specifica per talune procedure giudiziarie o prestazioni professionali con il Consiglio dell’Ordine forense o di altri Ordini professionali, per dare soluzione provvisoria ma ragionevole all’attuale anomia sul tema si segnala:
l’opportunità nella liquidazione dei compensi agli avvocati di continuare a fare riferimento – quali criteri orientativi idonei a realizzare la ratio delle ricordate disposizioni codicistiche – ai parametri di liquidazione contenuti nelle previgenti tariffe professionali forensi.