Competenza penale

Procura per i Minorenni di Firenze

Via Della Scala, 79 - 50123 Firenze


Via Della Scala, 79 - 50123 Firenze

Orari apertura al Pubblico

dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 13.30



La Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze è un organo giudiziario specializzato istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, caratterizzato dalla specificità delle funzioni ad esso attribuite per ragione del destinatario dei suoi interventi: il minore d’età la cui tutela è imposta dalla normativa sovrannazionale ed interna.

Il ruolo dei magistrati minorili è estremamente peculiare e del tutto differente da quello dei magistrati ordinari in quanto non si sostanzia soltanto nella trattazione dei procedimenti civili, penali, rieducativi governati da norme connotate da specifiche particolarità ma impone un’attività di diversa natura che, per l’ufficio requirente, si configura come attività di prevenzione primaria e secondaria.

Le attività inerenti la materia penale, sia nella fase delle indagini preliminari sulle notizie di reati di qualsiasi natura attribuita a minori di anni 18, sino a quella dell’esecuzione dei provvedimenti e della sorveglianza sulla detenzione.

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni diciotto nel territorio della Corte di Appello o della sezione di Corte di Appello in cui è istituito il Tribunale per i Minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti i referti, le denunzie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori.

Il procedimento penale minorile, che è informato alle c.d. “Regole minime di Pechino”, approvate dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1985, è regolato da normativa peculiare finalizzata a contenere i rischi ed i pregiudizi che derivano dal minore con il contatto con l’apparato della giustizia, agevolando le possibilità di rapida fuoriuscita dal circuito penale e riducendo le ipotesi di trattamento carcerario, in un ottica di recupero del minore deviante. Tutte le disposizioni devono essere applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni, anche etico-sociali, della sua decisione (art. 1 c.p.p. min.).

Al fine di accertarne la imputabilità ed il grado di responsabilità, ed allo scopo di valutare la rilevanza sociale del fatto per disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili, acquisisce, poi, unitamente al Pubblico Ministero, notizie sulle condizioni e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, assumendo, anche senza formalità informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e ascolta il parere di esperti (art. 9 c.p.p. min.).

In ogni stato e grado del procedimento penale, l’Autorità Giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia e di quelli istituiti dagli Enti locali. L’assistenza al minore va assicurata anche da parte dei genitori o di altra persona idonea da lui indicata e ammessa dall’Autorità Giudiziaria.

L’art. 10 dichiara inammissibile l’esercizio dell’azione civile per la restituzione ed il risarcimento del danno cagionato da reato e ciò proprio per impedire che un procedimento tutto orientato verso una funzione educativa venga snaturato da problemi ed interessi meramente economici.