Le attività inerenti la materia penale, sia nella fase delle indagini preliminari sulle notizie di reati di qualsiasi natura attribuita a minori di anni 18, sino a quella dell’esecuzione dei provvedimenti e della sorveglianza sulla detenzione.
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi
dai minori degli anni diciotto nel territorio della Corte di Appello o della
sezione di Corte di Appello in cui è istituito il Tribunale per i Minorenni,
e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti i referti, le denunzie,
le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori.
Il procedimento penale minorile, che è informato alle c.d. “Regole
minime di Pechino”, approvate dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1985,
è regolato da normativa peculiare finalizzata a contenere i rischi
ed i pregiudizi che derivano dal minore con il contatto con l’apparato della
giustizia, agevolando le possibilità di rapida fuoriuscita dal circuito
penale e riducendo le ipotesi di trattamento carcerario, in un ottica di recupero
del minore deviante. Tutte le disposizioni devono essere applicate in modo
adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne.
Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività che
si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni, anche
etico-sociali, della sua decisione (art. 1 c.p.p. min.).
Al fine di accertarne la imputabilità ed il grado di responsabilità,
ed allo scopo di valutare la rilevanza sociale del fatto per disporre le adeguate
misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili, acquisisce, poi,
unitamente al Pubblico Ministero, notizie sulle condizioni e sulle risorse
personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, assumendo, anche
senza formalità informazioni da persone che abbiano avuto rapporti
con il minorenne e ascolta il parere di esperti (art. 9 c.p.p. min.).
In ogni stato e grado del procedimento penale, l’Autorità Giudiziaria
si avvale dei servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia e di quelli
istituiti dagli Enti locali. L’assistenza al minore va assicurata anche da
parte dei genitori o di altra persona idonea da lui indicata e ammessa dall’Autorità
Giudiziaria.
L’art. 10 dichiara inammissibile l’esercizio dell’azione civile per la restituzione ed il risarcimento del danno cagionato da reato e ciò proprio per impedire
che un procedimento tutto orientato verso una funzione educativa venga snaturato
da problemi ed interessi meramente economici.