Competenza Amministrativa


La Competenza Amministrativa del Tribunale per i Minorenni trova la sua fonte nel R.D.L. 20/7/1934 n. 1404.

Art. 25 - "Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere, il procuratore della repubblica, l'ufficio del servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione, e di assistenza dell'infanzia e dell’adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i Minorenni, il quale, a mezzo dei suoi componenti all'uopo designati dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore e dispone con decreto motivato l'affidamento al servizio sociale.".

Disposto l'affidamento al servizio sociale, vengono sentiti il minore ed i genitori od il tutore e si stabiliscono formalmente delle "prescrizioni" (Art. 27) a cui il minore deve attenersi. Le prescrizioni possono riguardare la sua istruzione, il lavoro, il tempo libero (ad es. si può prescrivere di non frequentare determinati ambienti o locali), oppure eventuali terapie (ad es. farsi seguire dal Sert o da servizio di psicologia). Nei casi più gravi può anche essere disposto il collocamento del minore presso una comunità.

Questi provvedimenti non riguardano carenze educative dei genitori (anche se queste possono essere le cause del comportamento), ma si occupano di condotte devianti del minore, che potrebbe essere privo di regole, connotato da disimpegno scolastico o lavorativo, con sospetto coinvolgimento nel mondo della devianza. Sono quindi provvedimenti finalizzati alla prevenzione di comportamenti del minore che potrebbero andare contro la legge.

I genitori, il tutore, gli organismi dell’educazione, cioè tutti i soggetti che hanno rapporti con il minore, possono segnalare la situazione al Procuratore della Repubblica per i Minorenni, che può presentare un ricorso al Tribunale per i Minorenni per l'apertura della procedura amministrativa.