Tribunale di Pistoia
Scioglimento del matrimonio con coniuge straniero
Richiesta (ricorso) di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o lo scioglimento del matrimonio: formula da utilizzare quando il coniuge straniero ha ottenuto l'annullamento o scioglimento all'estero
Il divorzio vale a dire lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio se concordatario, si ottiene a seguito dell'accertamento giudiziale dei seguenti presupposti:-impossibilità a mantenere o ricostruire la comunione materiale o spirituale tra i coniugi,-una delle cause tassativamente previste ex art. 3 L. 898/70.Tra le cause previste nella legge sul divorzio ricorre l'ipotesi in cui il coniuge straniero abbia già ottenuto all'estero il provvedimento di annullamento o scioglimento del matrimonio e tale provvedimento venga dichiarato efficace in Italia.
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