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Tribunale di Pistoia

Nomina dell'arbitro ex art. 810 comma 2 c.p.c.


Richiesta nomina di un arbitro designabile (art. 810 comma 2 c.p.c.)in un procedimento arbitrale rituale in una controversia nell'esecuzione di un contratto o compromesso

Quando sorge una controversia nell'esecuzione di un contratto che contiene 'compromesso' o 'clausola compromissoria' occorre procedere alla nomina del collegio arbitrale, di norma composto da tre arbitri.Ciascuna parte deve procede alla nomina di un arbitro, con invito notificato all'altra di designare il proprio arbitro entro venti giorni. Nei confronti della parte che nonostante l'invito non ha provveduto alla nomina è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 810, comma 2 c.p.c. che provvede a designare l'arbitro con ordinanza non impugnabile.


  Nomina dell'arbitro ex art. 810 comma 2 c.p.c.