Tribunale di Pistoia
Ricusazione dell'arbitro ex art. 815 c.p.c.
Richiesta di ricusazione di un arbitro
Quando sorge una controversia nell'esecuzione di un contratto che contiene 'compromesso' o 'clausola compromissoria' occorre procedere alla nomina del collegio arbitrale, di norma composto da tre arbitri, due dei quali vengono nominati dalle parti, uno ciascuna, e il terzo è nominato dal Presidente del Tribunale .La parte contraente può chiedere la ricusazione dell'arbitro nominato dall'altro contraente quando ricorre una delle cause previste per la ricusazione del Giudice: ad esempio nel caso di arbitro che ha un interesse nel procedimento e che quindi agisce in conflitto di interessi.In questo caso la parte può con ricorso in Tribunale chiedere la sostituzione dell'arbitro.
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