L’esistenza di un procedimento penale è di regola
segreta. Inoltre, sono segreti tutti gli atti del procedimento fino a quando
l’indagato non ne abbia legale
notizia. La legge stabilisce in maniera specifica quali sono gli atti di cui
l’indagato può o deve avere notizia, e di essi l’indagato ha necessariamente
notizia e di regola anche copia.
Tuttavia, è possibile che il magistrato autorizzi il rilascio di copia di atti ancora coperti da segreto.
Richiesta di iscrizione (esistenza di un fascicolo)
L’art. 335 c.p.p. consente a chiunque di poter chiedere se a suo nome, quale indagato o quale persona offesa, è iscritto un procedimento penale, pertanto è possibile chiedere informazioni circa la esistenza di un procedimento, il cosiddetto "certificato 335", per posta elettronica agli indirizzi:
• penale.procmin.firenze@giustiziacert.it
(casella di posta certificata)
• affaripenali.procmin.firenze@giustizia.it
(casella di posta non certificata)
La richiesta deve necessariamente contenere le generalità complete del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita).
Ad essa deve essere allegato:
La richiesta verrà sottoposta al magistrato per la necessaria autorizzazione. La risposta, di regola, viene data appena possibile, compatibilmente con gli impegni di ufficio Il certificato 335, sia esso positivo o negativo, verrà inviato come allegato PDF in risposta alla mail di richiesta.
Richiesta di copie
Per quanto concerne la richiesta di copie di atti del procedimento:
Pertanto, è possibile chiedere informazioni circa la esistenza di un
procedimento, o circa l’accesso agli atti del medesimo, per posta elettronica
agli indirizzi:
• penale.procmin.firenze@giustiziacert.it
(casella di posta certificata)
• affaripenali.procmin.firenze@giustizia.it
(casella di posta non certificata)
La richiesta deve necessariamente contenere:
Ad essa deve essere allegato:
Nel caso di accoglimento, la risposta sarà "la richiesta relativa al procedimento nnnn/aaaa è stata accolta".
Anche nel caso in cui il magistrato abbia consentito la copia di atti del procedimento, NON VERRÀ’ EFFETTUATA ALCUNA SPEDIZIONE DI COPIE via mail: è dunque necessario che il richiedente si rechi personalmente presso la cancelleria civile di questa Procura. Tuttavia, una volta ottenuta la autorizzazione, la copia verrà rilasciata immediatamente senza pericolo di viaggi a vuoto.
Per il rilascio di copie è previsto il pagamento di
diritti di cancelleria, come da tabella reperibile a questo diritti
di copia. La segreteria nella risposta con cui si comunica la autorizzazione
indicherà anche il numero di pagine che verranno copiate, al fine di
potersi presentare con le marche per il pagamento.
Infatti il pagamento può avvenire esclusivamente mediante marche da bollo.
E’ sufficiente andare in una qualsiasi tabaccheria - valori bollati, e chiedere
il rilascio di una marca per l’importo desiderato.
diritti
di copia