Tribunale per i Minorenni di Firenze
Interdizione o inabilitazione
COSA È
Si propone ricorso per interdizione nei casi in cui un minore sia nella condizione
di abituale infermità di mente e quindi incapace di provvedere ai propri
interessi anche con il raggiungimento della maggiore età. Deve quindi
essere presentato necessariamente prima dei diciotto anni.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
I genitori assistiti legalmente, il Pubblico Ministero minorile.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Civile
COSA SERVE
Insieme al ricorso devono essere prodotti i certificati medici attestanti le
condizioni del minore.
QUANTO COSTA
Esente dal contributo unificato, si paga una marca da bollo da 27
euro per diritti di cancelleria.
FONTI LEGISLATIVE
Art. 416 codice civile - Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno
di minore età:
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo
anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto
dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore.