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Tribunale per i Minorenni di Firenze

Sottrazione internazionale di minore


Come fare per - Civile - Sottrazione

RIMPATRIARE UN MINORE ILLEGITTIMAMENTE PORTATO ALL'ESTERO

COSA È

È un ricorso finalizzato ad ottenere il rimpatrio di un minore a seguito di sottrazione internazionale. Si definiscono in questo modo le situazioni in cui un genitore porta con sé all'estero il minore sottraendolo dalla sua residenza abituale senza autorizzazione, o quando il minore non viene riportato nel suo Paese di residenza abituale da parte di chi ha l’obbligo giuridico di farlo.
La procedura prevede che la prima udienza sia fissata entro 30 giorni.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE
Gli esercenti la responsabilità genitoriale tramite il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Civile

QUANTO COSTA
Esente dal contributo unificato, si paga una marca da bollo da 27 euro per diritti di cancelleria.

FONTI LEGISLATIVE
Art. 7 - L. 64/1994 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento

  1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980.
  2. L'autorità centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita.
  3. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta è informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale, e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.
  4. Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.
  5. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.
  6. È fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le competenti autorità, a norma dell'art. 29 della convenzione di cui al comma 1.



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