Tribunale per i Minorenni di Firenze
Ricercare i genitori naturali
COSA È
È un’istanza, presentata esclusivamente da una persona adottata,
finalizzata al rilascio di informazioni sulla famiglia di origine.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
Solo l’interessato purché abbia compiuto 25 anni. Non è
richiesta l’assistenza legale.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Adozioni
COSA SERVE
È necessario che nell’istanza siano indicati i dati anagrafici
dei genitori adottivi, un recapito telefonico e un recapito email (anche non
PEC) dell’istante.
QUANTO COSTA
Contributo unificato da 98 Euro, più una marca da bollo da 27 euro per
diritti di cancelleria.
FONTI LEGISLATIVE
Art. 28 L. 184/1983 mod. - Diritto del minore ad una famiglia
- Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
- Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.
- L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non e’ necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
- Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
- L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere^ presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
- Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.
- L’accesso alle informazioni non e’ consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. (20)
- Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione
non e’ richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori
adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.
La vicenda posta all’esame del Tribunale per i Minorenni di Firenze riguarda il caso di una donna che ha chiesto all’Autorità Giudiziaria di verificare se sia ancora interesse della madre biologica mantenere l’anonimato sulla propria identità.
Il Tribunale ha accolto il ricorso in applicazione della sentenza della Corte Cost. n. 278/2013, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, L. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 - ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.
Nella citata sentenza, la Corte ha sottolineato che gli interessi in gioco attengono, da un lato, al diritto all’anonimato della madre e, dall’altro, al diritto del figlio a conoscere le proprie origini.
Si tratta di questioni di particolare delicatezza, perché coinvolgono valori costituzionali di primario rilievo.
Il fondamento costituzionale del diritto della madre all’anonimato riposa, infatti, sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale.
D’altro canto, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo.
E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale. Elementi, tutti, affidati alla disciplina che il legislatore è chiamato a stabilire, nelle forme e con le modalità reputate più opportune, dirette anche a evitare che il suo esercizio si ponga in collisione rispetto a norme – quali quelle che disciplinano il diritto all’anonimato della madre – che coinvolgono, come si è detto, esigenze volte a tutelare il bene supremo della vita e vedono i rispettivi modi di concretizzazione reciprocamente implicati; al punto che – come è evidente – l’ambito della tutela del diritto all’anonimato della madre non può non condizionare, in concreto, il soddisfacimento della contrapposta aspirazione del figlio alla conoscenza delle proprie origini, e viceversa.
Ciò, d’altra parte, risulta sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte EDU nella sentenza Godelli c. Italia – ric. n. 33783/09 del 25 settembre 2012.
Detta sentenza si colloca in un percorso già da tempo iniziato dalla Corte europea al fine di garantire tutela all’identità personale ai sensi dell’art. 8 della Convenzione. Questa disposizione, rubricata "Diritto al rispetto della vita privata e familiare", è volta a tutelare, secondo la Corte di Strasburgo, anche l’interesse dell’adottato alla onoscenza delle proprie origini.