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Tribunale per i Minorenni di Firenze

Uffici giudiziari minorili di Firenze: Cosa siamo


Cosa siamo

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede della Corte d’Appello.

Ha trovato la sua prima organica disciplina con il r.d.l. del 20 luglio 1934 n. 1404. Successivi interventi normativi ne hanno definito l’attuale assetto (soprattutto la L.27 dicembre 1956 n. 1441), e ne hanno ampliato la competenza, in particolare quella civile (ad esempio la Legge 19 maggio 1975 n. 151: “Riforma del diritto di famiglia”, la Legge 4 maggio 1983 n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”.

Il Tribunale per i Minorenni è composto, in sede collegiale, da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la c.d. parte “togata”), e da due giudici onorari (un uomo ed una donna) “esperti”, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia.
Il loro ruolo è essenziale e qualifica la specializzazione del Tribunale per i Minorenni: i giudici onorari, con il loro sapere specialistico, permettono al “giudice” di prendere corretta conoscenza e quindi di disporre adeguati interventi (provvedimenti) soprattutto in situazioni connotate da fragilità od addirittura patologia; di cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore (dall’infanzia all’adolescenza) in ragione della realtà socio-familiare giunta all’attenzione del Tribunale.
I giudici onorari, pertanto, affiancano i giudici togati nelle loro funzioni, sia nella attività istruttoria, sia nella composizione del collegio. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Una delle caratteristiche del Tribunale per i Minorenni è, pertanto, la sua particolare composizione nel momento decisionale: quattro giudici, sempre presenti nelle procedure civili e nel dibattimento penale, mentre il collegio dell’udienza preliminare è composto da tre giudici: un togato e due onorari.
Tale composizione comporta la positiva necessità di approfondita discussione in camera di consiglio in ordine alle questioni all’esame, quando non vi sia sin dall’inizio unanimità o maggioranza concorde nella decisione. È da notare che le norme che disciplinano le procedure minorili prevedono che tutti i provvedimenti del giudice minorile devono essere emessi dal collegio. Soltanto una norma (nell’ambito della procedura per la dichiarazione di adottabilità) prevede la possibilità per un giudice singolo (il Presidente od un giudice delegato) di emettere un provvedimento provvisorio in caso di “urgente necessità”, ma, è da notare, tale provvedimento deve essere comunque riesaminato (quindi confermato o modificato o revocato) entro 30 giorni dal Tribunale in sede collegiale. Il legislatore, cioè, per le questioni attinenti i minori, vista la delicatezza delle realtà su cui si incide con i provvedimenti, vuole che ogni decisione sia ponderata in sede collegiale e che il giudice che ha svolto l’istruttoria abbia il contributo, in sede decisionale, di altro giudice togato, e di due componenti onorari.

COMPETENZA TERRITORIALE


In Toscana è istituita una sola sede di Corte d’Appello, quella di Firenze, pertanto la competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni di Firenze si estende a tutto il territorio della Regione Toscana (per questo è corretto anche denominarlo Tribunale per i Minorenni della Toscana).


PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

La Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze è un organo giudiziario specializzato istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, caratterizzato dalla specificità delle funzioni ad esso attribuite per ragione del destinatario dei suoi interventi: il minore d’età la cui tutela è imposta dalla normativa sovrannazionale ed interna.

Il ruolo dei magistrati minorili è estremamente peculiare e del tutto differente da quello dei magistrati ordinari in quanto non si sostanzia soltanto nella trattazione dei procedimenti civili, penali, rieducativi governati da norme connotate da specifiche particolarità ma impone un’attività di diversa natura che, per l’ufficio requirente, si configura come attività di prevenzione primaria e secondaria.

In materia civile, la Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze ha l’iniziativa processuale a protezione del minore ed a quest’organo pervengono infatti tutte le informative e le segnalazioni che riguardano un minore delle varie forze di polizia giudiziaria e dei servizi (Servizi sociali, Consultori familiari, Servizi di neuropsichiatria infantile, S.E.R.T.), i quali non hanno diretta legittimazione ad agire.

La Procura della Repubblica per i Minorenni, dopo un’eventuale piů approfondita indagine attraverso i Servizi operanti sul territorio, formula al Tribunale per i Minorenni, le idonee richieste volte ad attivare gli opportuni interventi attraverso l’apertura di procedimenti limitativi della potestà genitoriale, ovvero, di valutazione dello stato di abbandono del minore con eventuale inserimento in una valida famiglia sostitutiva a quella di origine.

La Procura della Repubblica per i Minorenni è non solo organo di promozione dell’azione giudiziaria, ma anche organo di controllo, nell’interesse del minore, dell’operato del giudice, attraverso la partecipazione all’udienze, l’espressione dei visti sui provvedimenti, la formulazione dei pareri nei procedimenti iniziati su istanza dei privati, la redazione degli eventuali reclami contro i decreti.

A ciò va aggiunto l’impegno derivante dalla legge 64/94 che ha dato ratifica ed esecuzione alle "Convenzioni internazionali in materia di sottrazione internazionali di minori e di rimpatrio" assegnando alla Procura della Repubblica per i Minorenni il ruolo di longa manus dell’Autorità Centrale, che si concreta nella redazione del ricorso, nella partecipazione al procedimento e nell’esecuzione del provvedimento conclusivo. Le attività inerenti la materia penale, sia nella fase delle indagini preliminari sulle notizie di reati di qualsiasi natura attribuita a minori di anni 18, sino a quella dell’esecuzione dei provvedimenti e della sorveglianza sulla detenzione.

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni diciotto nel territorio della Corte di Appello o della sezione di Corte di Appello in cui è istituito il Tribunale per i Minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti i referti, le denunzie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori.

Il procedimento penale minorile, che è informato alle c.d. “Regole minime di Pechino”, approvate dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1985, è regolato da normativa peculiare finalizzata a contenere i rischi ed i pregiudizi che derivano dal minore con il contatto con l’apparato della giustizia, agevolando le possibilità di rapida fuoriuscita dal circuito penale e riducendo le ipotesi di trattamento carcerario, in un ottica di recupero del minore deviante. Tutte le disposizioni devono essere applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni, anche etico-sociali, della sua decisione (art. 1 c.p.p. min.).

Al fine di accertarne la imputabilità ed il grado di responsabilità, ed allo scopo di valutare la rilevanza sociale del fatto per disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili, acquisisce, poi, unitamente al Pubblico Ministero, notizie sulle condizioni e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, assumendo, anche senza formalità informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e ascolta il parere di esperti (art. 9 c.p.p. min.).

In ogni stato e grado del procedimento penale, l’Autorità Giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia e di quelli istituiti dagli Enti locali. L’assistenza al minore va assicurata anche da parte dei genitori o di altra persona idonea da lui indicata e ammessa dall’Autorità Giudiziaria.

L’art. 10 dichiara inammissibile l’esercizio dell’azione civile per la restituzione ed il risarcimento del danno cagionato da reato e ciò proprio per impedire che un procedimento tutto orientato verso una funzione educativa venga snaturato da problemi ed interessi meramente economici.




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