Tribunale per i Minorenni di Firenze
Uffici giudiziari minorili di Firenze: Cosa siamo
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE
Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede della Corte d’Appello.
Ha trovato la sua prima organica disciplina con il r.d.l. del
20 luglio 1934 n. 1404. Successivi interventi normativi ne hanno definito l’attuale
assetto (soprattutto la L.27 dicembre 1956 n. 1441), e ne hanno ampliato la
competenza, in particolare quella civile (ad esempio la Legge 19 maggio 1975
n. 151: “Riforma del diritto di famiglia”, la Legge 4 maggio
1983 n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento
dei minori”.
Il Tribunale per i Minorenni è composto, in sede collegiale,
da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la
c.d. parte “togata”), e da due giudici onorari (un uomo ed una donna)
“esperti”, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia
criminale, pedagogia, psicologia.
Il loro ruolo è essenziale e qualifica
la specializzazione del Tribunale per i Minorenni: i giudici
onorari, con il loro sapere specialistico, permettono al “giudice”
di prendere corretta conoscenza e quindi di disporre adeguati interventi (provvedimenti)
soprattutto in situazioni connotate da fragilità od addirittura patologia;
di cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore (dall’infanzia
all’adolescenza) in ragione della realtà socio-familiare giunta
all’attenzione del Tribunale.
I giudici onorari, pertanto, affiancano i giudici togati nelle loro funzioni,
sia nella attività istruttoria, sia nella composizione del collegio.
Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione
del Consiglio Superiore della Magistratura; durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati.
Una delle caratteristiche del Tribunale per i Minorenni è,
pertanto, la sua particolare composizione nel momento decisionale: quattro giudici,
sempre presenti nelle procedure civili e nel dibattimento penale, mentre il
collegio dell’udienza preliminare è composto da tre giudici: un
togato e due onorari.
Tale composizione comporta la positiva necessità di approfondita discussione
in camera di consiglio in ordine alle questioni all’esame, quando non
vi sia sin dall’inizio unanimità o maggioranza concorde nella decisione.
È da notare che le norme che disciplinano le procedure minorili prevedono
che tutti i provvedimenti del giudice minorile devono essere emessi dal collegio.
Soltanto una norma (nell’ambito della procedura per la dichiarazione di
adottabilità) prevede la possibilità per un giudice singolo (il
Presidente od un giudice delegato) di emettere un provvedimento provvisorio
in caso di “urgente necessità”, ma, è da notare, tale
provvedimento deve essere comunque riesaminato (quindi confermato o modificato
o revocato) entro 30 giorni dal Tribunale in sede collegiale. Il legislatore,
cioè, per le questioni attinenti i minori, vista la delicatezza delle
realtà su cui si incide con i provvedimenti, vuole che ogni decisione
sia ponderata in sede collegiale e che il giudice che ha svolto l’istruttoria
abbia il contributo, in sede decisionale, di altro giudice togato, e di due
componenti onorari.
COMPETENZA TERRITORIALE
In Toscana è istituita una sola sede di Corte d’Appello, quella
di Firenze, pertanto la competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni
di Firenze si estende a tutto il territorio della Regione Toscana (per questo
è corretto anche denominarlo Tribunale per i Minorenni della Toscana).
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE
Il ruolo dei magistrati minorili è estremamente peculiare e del tutto differente da quello dei magistrati ordinari in quanto non si sostanzia soltanto nella trattazione dei procedimenti civili, penali, rieducativi governati da norme connotate da specifiche particolarità ma impone un’attività di diversa natura che, per l’ufficio requirente, si configura come attività di prevenzione primaria e secondaria.
In materia civile, la Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze ha l’iniziativa processuale a protezione del minore ed a quest’organo pervengono infatti tutte le informative e le segnalazioni che riguardano un minore delle varie forze di polizia giudiziaria e dei servizi (Servizi sociali, Consultori familiari, Servizi di neuropsichiatria infantile, S.E.R.T.), i quali non hanno diretta legittimazione ad agire.
La Procura della Repubblica per i Minorenni, dopo un’eventuale piů approfondita
indagine attraverso i Servizi operanti sul territorio, formula al Tribunale
per i Minorenni, le idonee richieste volte ad attivare gli opportuni interventi
attraverso l’apertura di procedimenti limitativi della potestà genitoriale,
ovvero, di valutazione dello stato di abbandono del minore con eventuale inserimento
in una valida famiglia sostitutiva a quella di origine.
La Procura della Repubblica per i Minorenni è non solo organo
di promozione dell’azione giudiziaria, ma anche organo di controllo, nell’interesse
del minore, dell’operato del giudice, attraverso la partecipazione all’udienze,
l’espressione dei visti sui provvedimenti, la formulazione dei pareri nei
procedimenti iniziati su istanza dei privati, la redazione degli eventuali
reclami contro i decreti.
A ciò va aggiunto l’impegno derivante dalla legge 64/94 che ha dato
ratifica ed esecuzione alle "Convenzioni internazionali in materia
di sottrazione internazionali di minori e di rimpatrio" assegnando
alla Procura della Repubblica per i Minorenni il ruolo di longa manus
dell’Autorità Centrale, che si concreta nella redazione del ricorso,
nella partecipazione al procedimento e nell’esecuzione del provvedimento conclusivo.
Le attività inerenti la materia penale, sia nella fase delle indagini
preliminari sulle notizie di reati di qualsiasi natura attribuita a minori
di anni 18, sino a quella dell’esecuzione dei provvedimenti e della sorveglianza
sulla detenzione.
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi
dai minori degli anni diciotto nel territorio della Corte di Appello o della
sezione di Corte di Appello in cui è istituito il Tribunale per i Minorenni,
e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti i referti, le denunzie,
le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori.
Il procedimento penale minorile, che è informato alle c.d. “Regole
minime di Pechino”, approvate dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1985,
è regolato da normativa peculiare finalizzata a contenere i rischi
ed i pregiudizi che derivano dal minore con il contatto con l’apparato della
giustizia, agevolando le possibilità di rapida fuoriuscita dal circuito
penale e riducendo le ipotesi di trattamento carcerario, in un ottica di recupero
del minore deviante. Tutte le disposizioni devono essere applicate in modo
adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne.
Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività che
si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni, anche
etico-sociali, della sua decisione (art. 1 c.p.p. min.).
Al fine di accertarne la imputabilità ed il grado di responsabilità,
ed allo scopo di valutare la rilevanza sociale del fatto per disporre le adeguate
misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili, acquisisce, poi,
unitamente al Pubblico Ministero, notizie sulle condizioni e sulle risorse
personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, assumendo, anche
senza formalità informazioni da persone che abbiano avuto rapporti
con il minorenne e ascolta il parere di esperti (art. 9 c.p.p. min.).
In ogni stato e grado del procedimento penale, l’Autorità Giudiziaria
si avvale dei servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia e di quelli
istituiti dagli Enti locali. L’assistenza al minore va assicurata anche da
parte dei genitori o di altra persona idonea da lui indicata e ammessa dall’Autorità
Giudiziaria.
L’art. 10 dichiara inammissibile l’esercizio dell’azione civile per la restituzione
ed il risarcimento del danno cagionato da reato e ciò proprio per impedire
che un procedimento tutto orientato verso una funzione educativa venga snaturato
da problemi ed interessi meramente economici.