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Tribunale per i Minorenni di Firenze

Avere un figlio disabile


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Il nostro impegno è anche rivolto alla gestione di tutte quelle situazioni di difficoltà  che si trovano ad affrontare i genitori che hanno un figlio disabile e alla tutela dei  diritti dei minori disabili, affinché siano garantiti e tutelati i suoi diritti come  definiti dalla Legge 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della  Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989).
Il Tribunale dei Minorenni di Firenze si trova spesso a trattare casi in cui i  minorenni hanno varie disabilità ed anche per questo il Tribunale dei Minorenni è  un edificio accessibile da un’utenza disabile.  Coscienti delle difficoltà che comporta cescere e gestire l’educazione di un figlio  disabile, il Tribunale ha il potere nei casi in cui ne venga fatta richiesta o in cui il  minore sia esposto a pregiudizi, di attuare specifiche azioni in accordo con i Comuni  e, in misura minore, con le ASL, con le Province, con lo Stato e le Regioni.
A livello statale esistono alcune leggi specifiche che definiscono i diritti dei minori  disabili che è bene conoscere.

  • La Legge n. 118/71 - che ha sancito il diritto ai disabili ai servizi vitali, come  scuola, riabilitazione, assistenza, ecc, anche conosciuta per essere la legge sulle  invalidità civili che sancisce quelle che sono le coperture economiche a carico dello  Stato.

  • La Legge n. 517/77 che è la legge fondamentale per l’integrazione scolastica.
  • La Legge n. 142/1990 che è la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
  • i diritti dei disabili.
  • La Legge n. 104/1992 che è la legge quadro sull’handicap.

  • Legge n.68/99 che si occupa dei disabili inseriti nel mondo del lavoro.

  • A livello regionale esiste un contributo per famiglie con figli minori disabili.
  • A livello comunale si attuano tutte queste direttive nazionali tramite le figure  dell’assistente sociale che coordina e raccorda gli interventi eseguiti, anche su nostro  mandato, dalle figure del territorio (assistente sociale, educatori, operatori), dalle  figure sanitarie (psicologi dello sviluppo, neuropsichiatri infantili, logopedisti) e  dalle figure scolastiche.

Gli interventi dei servizi sociali comunali riguardano nello specifico di un figlio  disabile ogni aiuto economico, sia in denaro che in beni per il mantenimento dei  minori, l’iscrizione ed il trasporto dei minori a scuola o presso centri  d’aggregazione, l’assistenza educativo-domiciliare al minore e/o alla famiglia,  l’aiuto per l’alloggio alla famiglia, ma anche nel caso che il minore non possa  continuare a risiedere in famiglia, l’individuazione degli istituti più adatti al ricovero del minore, la promozione ed attuazione dell’affidamento familiare, compreso il reperimento delle persone o famiglie disponibili all’affidamento, la  loro preparazione, la vigilanza sull’andamento dell’affido, la consulenza ed il  sostegno psicologico al minore, alla famiglia d’origine ed agli affidatari.
Altri interventi, esclusivi dell’Asl, sono la valutazione socio-sanitaria del minore e  delle relazioni familiari, l’eventuale trattamento medico, riabilitativo o  psicoterapico.
Non sempre questo è possibile o bastevole e nei casi più gravi e compromessi il  tribunale ha il potere di limitare giuridicamente i minori con gravi e particolari  disabilità, che dopo il raggiungimento della maggiore età non sono in grado di  tutelarsi da soli o possano creare atti pregiudizievoli nei confronti dei loro  familiari.

Alessandro Geloso




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